L’art. 190, comma 1-ter, del decreto Legislativo n. 152/2006 definisce i soggetti obbligati alla tenuta del registro carico scarico rifiuti, tra questi sono contemplati anche gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o effettuano scarichi di acque reflue. Le imprese agricole sono tenute all’obbligo di mantenimento dei registri con modalità leggermente diverse rispetto agli altri soggetti:
- a) Conservazione per tre anni del Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) o scheda SISTRI che attesta il ritiro da parte di un soggetto autorizzato;
- b) Conservazione per tre anni del FIR o scheda SISTRI rilasciato dal Consorzio che rientra nel “circuito organizzato di raccolta” di cui alle organizzazioni settoriali o facenti parte di associazioni imprenditoriali che hanno stipulato accordi con le pubbliche amministrazioni.
Semplificazioni per le imprese agricole nella tenuta dei registri
La Legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2016 (entrata in vigore il 2 febbraio 2016) –, comunemente nota come “Collegato ambientale”, modifica la riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese agricole sancita dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
In particolare, l’art. 69 dispone per:
- le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (come definite da art. 2135 del Codice Civile) e per
- i soggetti esercenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 – 96.02.02 – 96.09.02 (ossia barbieri, parrucchieri, servizi di istituti di bellezza, tatuaggio e piercing) che producono rifiuti pericolosi
di poter trasportare i propri rifiuti per conto proprio e per una quantità massima fino a 30 kg al giorno verso un impianto di trattamento autorizzato.
Fermo restando, per queste imprese, l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per il trasporto in conto proprio, la procedura di trasporto e gli obblighi di comunicazione sono state semplificati, per cui sarà sufficiente:
- avere un formulario per ogni operazione di movimentazione; e
- tenere il Registro di carico e scarico rifiuti in modalità semplificata, conservando cioè in ordine cronologico tutti i formulari relativi ai rifiuti prodotti.
Questi soggetti, infine, non saranno tenuti a presentare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione) né a iscriversi al SISTRI (il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).