Estinzione anticipata del mutuo: eliminazione delle penali entro marzo



Alla fine del 2015 il mercato del credito si è mosso positivamente per quanto riguarda l’estinzione anticipata del mutuo: in un periodo di aumento delle richieste, dovuto alle nuove possibilità e modalità di surroga, e alle disponibilità degli Istituti di Credito nell’elargire credito, l’ultima notizia positiva è legata all’addio delle penali sull’estinzione anticipata del mutuo.
Per approfondire il tema, vi invitiamo a consultare la guida sull’estinzione anticipata del mutuo del comparatore SuperMoney, che vi consentirà di conoscere tutti i dettagli su questa pratica, comprese le modalità per poter risparmiare all’atto dell’estinzione.
Per comprendere però il contenuto del dettaglio dell’eliminazione delle penali, vi basti sapere che tutto dipende dall’applicazione della direttiva europea 17/2014, che ha introdotto nuove norme sull’estinzione anticipata del mutuo.

Direttiva europea 17/2014: ecco le novità sull’estinzione anticipata del mutuo

La direttiva europea 17/2014, conosciuta con il nome di “Mortgage Credit”, ha confermato a livello di legislazione europea quello già espresso dal decreto Bersani in Italia: non sono previste commissioni o indennità in caso di estinzione anticipata del mutuo contratto con il proprio Istituto di Credito.
Il rischio di penali sembra essersi definitivamente allontanato grazie all’applicazione della direttiva europea da parte del Consiglio dei Ministri: questa direttiva prevede l’eliminazione della penale sull’estinzione anticipata del muto che era compresa tra l’1,5% e il 2%; tutto questo dovrà essere applicato entro il 21 marzo 2016.

Direttiva europea 17/2014: scopri ora le ulteriori novità nel campo dei mutui

Se l’eliminazione delle penali per l’estinzione anticipata del mutuo può essere considerata una buona notizia per i mutuatari, non è la sola che la “Morgage Credit” introduce: tra le novità che sono previste dalla direttiva c’è l’introduzione di un metodo standard per la valutazione degli immobili al fine della concessione del mutuo, evitando disuguaglianze nella concessione dei finanziamenti.
Questo è reso possibile dalla valutazione affidata all’Osservatorio del mercato immobiliare, che è un organo specifico dell’Agenzia delle Entrate ed è l’unico accreditato a poter fare una valutazione affidabile e, soprattutto, l’unica presa in considerazione dall’Istituto di Credito che deve erogare il mutuo.

Il “periodo di riflessione”: 7 giorni per valutare le offerte di mutuo

La Direttiva europea 17/2014 ha introdotto il cosiddetto “periodo di riflessione” di 7 giorni per il consumatore, un lasso di tempo in cui il futuro mutuatario può valutare tutte le offerte di mutuo del mercato e decidere quale proposta sottoscrivere.
A sostenere l’utente c’è un consulente finanziario che deve obbligatoriamente avvisare il contraente sui rischi finanziari o sulla sostenibilità delle rate.

Il “periodo di tolleranza”: le banche devono essere più clementi con chi è in difficoltà

La novità più importante per i mutuatari che hanno difficoltà a rimborsare il credito concesso, riguarda direttamente gli Istituti di Credito: la normativa prevede che le banche siano più clementi con chi è in difficoltà e concedano un “periodo di tolleranza” prima di far valere i propri diritti sulle garanzie presentate.
Anche nel 2016 il mercato dei mutui sembra essere molto vivo, per i motivi a cui facevamo riferimento sopra, e per i tassi che restano ai minimi storici, non resterà che aspettare se queste novità daranno la scossa giusta per la ripresa definitiva a livello europeo.